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C.M. LL.PP.. 22/06/2000 n. 823/400/93
D) Subappalto Altra questione riguarda la disciplina del subappalto. L’articolo 30 del regolamento esclude l’obbligo di indicare esplicitamente nel bando le parti costituenti l’opera o il lavoro nel caso in cui tali parti siano singolarmente di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’affidamento, o comunque di importo inferiore a 150.000 Euro. La disciplina del subappalto è attualmente regolata dalla norma di rango primario dell’articolo 18 della legge 55/1990, come modificato dall’articolo 34 della legge quadro in materia di lavori pubblici. Per effetto della citata disposizione, le lavorazioni diverse da quella prevalente, indicate nel bando, possono essere subappaltate o scorporate nella loro interezza a scelta dell’offerente; il principio è desumibile con estrema chiarezza dal comma 3 dell’articolo 18 legge 55/90, che fissa il limite quantitativo del trenta per cento solo con riferimento al subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. A ciò si aggiunga che ai sensi del medesimo articolo 18, comma 12, sono considerati subappalto i noli a caldo e le forniture in opera che siano di importo superiore al due per cento dell’importo complessivo dei lavori affidati, o comunque di importo superiore a 100.000 Euro, e qualora l’incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50% del valore del contratto. Le norme ora richiamate conducono ad affermare che l’aggiudicatario: ha la facoltà incondizionata di avvalersi del subappalto o dello scorporo per tutto quanto esula dalla categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge n. 109/94; inoltre, ha la facoltà di subappaltare il trenta per cento delle lavorazioni della categoria prevalente, fermo restando che su tale limite incidono anche le lavorazioni non indicate separatamente nel bando in quanto di valore inferiore ai limiti fissati dal menzionato articolo 30 del regolamento; infine, può liberamente affidare a terzi nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa, senza che ciò costituisca subappalto, i noli a caldo e le forniture in opera di importo inferiore ai limiti fissati dall’articolo 18, comma 12, della legge n. 55/1990 (due per cento del valore complessivo dell’appalto o 100.000 Euro e/o incidenza della manodopera inferiore al 50%). Nel rispetto del comma 3, punto 1), dell’articolo 18 in questione, il concorrente deve indicare nell’offerta tutti i lavori che intende subappaltare. Se un concorrente omette di rendere la dichiarazione, da un lato l’autorizzazione al subappalto non potrà essere accordata in corso d’opera, dall’altro lato la stazione appaltante al momento della gara dovrà verificare il possesso da parte dell’impresa dei requisiti di qualificazione necessari - nel caso in cui questi fossero obbligatori - per eseguire le lavorazioni non oggetto di subappalto.
E) Licitazione privata semplificata Per quanto riguarda la licitazione privata semplificata, ad integrazione e parziale modifica della precedente circolare, si suggerisce alle Stazioni appaltanti che annoverino negli elenchi costituiti ai sensi dell’articolo 23 comma 1-ter della legge-quadro un numero elevato di imprese, di non procedere ad una preventiva qualificazione generalizzata di queste ultime, ma di effettuare tale verifica nella singola gara utilizzando il meccanismo del controllo a campione di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994. Naturalmente, dell’avvenuta verifica positiva dei requisiti dovrà tenersi conto per le successive procedure avviate dalla medesima stazione appaltante, che potrà escludere dal sorteggio le imprese già precedentemente verificate.
F) Verifica a campione In ordine alle problematiche emerse relativamente alla verifica a campione da eseguirsi ai sensi dell’articolo 10, comma 1quater, della legge quadro, si richiama quanto esposto nelle precedenti circolari 11285/ 508/333 del 25 ottobre 1999 e 182/400/93 del 1° marzo 2000, con le seguenti ulteriori precisazioni. La verifica a campione in senso stretto riguarda i soli requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, benché le Stazioni appaltanti abbiano facoltà, ai sensi della normativa vigente, di disporre la contemporanea verifica a campione anche dei requisiti di carattere generale; solo per questi ultimi si ribadisce che la verifica dovrà svolgersi nel rispetto delle norme sulla semplificazione contenute nella legge n. 127/1997 e nel d.P.R. n. 403/98. Tornando alla verifica a campione in senso stretto, concernente i soli requisiti economico-finanziari, si osserva che gli stessi vengono dimostrati mediante documenti che ai sensi della speciale disciplina di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109/94, debbono essere presentati dai concorrenti sorteggiati. Tuttavia non possono ignorarsi alcuni dati di fatto. Ad esempio l’impresa individuale deve comprovare alcuni requisiti mediante produzione delle dichiarazioni fiscali, il cui originale si trova presso l’amministrazione delle finanze, che non ne rilascia copia autentica. In tal caso, si ritiene ammissibile ai fini dell’adempimento dell’onere probatorio che le stazioni appaltanti accettino come documenti validi, le copie fotostatiche delle dichiarazioni presentate dall’interessato ovvero dei bilanci depositati, corredate da una dichiarazione impegnativa di conformità da parte del concorrente, nonché da copia della ricevuta di presentazione ovvero della nota di deposito, con indicazione dell’amministrazione presso la quale gli originali stessi si trovano. Tale procedura è in linea con il disposto dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 241/1990. Al riguardo si ritiene opportuno chiarire, a precisazione dell’orientamento espresso dall’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici nell’atto di regolazione n. 15/2000, che detta disposizione prevede che il responsabile del procedimento debba provvedere d’ufficio all’acquisizione diretta dei documenti comprovanti fatti, stati e qualità dichiarati dall’interessato non solo quando la suddetta documentazione si trovi presso l’amministrazione procedente, ma anche quando si trovi presso qualunque "altra pubblica amministrazione". Trattandosi, pertanto, di facoltà garantita al cittadino da una legge ordinaria dello Stato, la stessa non appare derogabile da una pubblica amministrazione in una procedura di verifica che può condurre a gravi conseguenze sanzionatorie. Una vol- ta accertata l’eventuale falsità dei documenti prodotti in copia, ancorché esaurita la procedura di verifica, la stazione appaltante potrà procedere alla denuncia all’autorità giudiziaria. Infine, è opportuno che le singole stazioni appaltanti non sottopongano a controllo le imprese che risultino essere già state sottoposte a verifica, con esito positivo, in occasione di altra procedura bandita nell’anno precedente dalla medesima amministrazione per l’affidamento di lavori di valore uguale o superiore rispetto a quello oggetto di gara. A tal fine, le imprese stesse potrebbero dichiarare la circostanza all’atto della dichiarazione del possesso dei requisiti, salva comunque la responsabilità delle stesse per eventuali difformità sopravvenute.
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